Art. 2.
(Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249).

      1. Il comma 11 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

      «11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti e un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro».